mercoledì 23 aprile 2014

Simone Aliprandi un faro nel buio. Intervista all'avvocato che ha reso il diritto d'autore una materia alla portata di tutti.


Simone, due parole su di te: chi sei e di cosa ti occupi?
Potrei dire che sono “avvocato... ma non troppo”; nel senso che sono iscritto all'albo degli avvocati da ormai sette anni ma non sono il classico tipo incravattato e munito di valigetta che ogni giorno attraversa i corridoi dei tribunali e delle cancellerie. Mi occupo più che altro di consulenza legale e contrattuale in un ambito molto specialistico com'è quello del diritto della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie. Nello stesso tempo svolgo attività accademica come cultore della materia e come docente, tenendo regolarmente corsi e seminari e pubblicando articoli e monografie; dopo il conseguimento della laurea e del titolo professionale ho infatti vinto una borsa di dottorato di ricerca e ho potuto così approfondire i miei studi ulteriormente.

Come hai cominciato questo percorso?
Mi sono trovato alla facoltà di giurisprudenza quasi per inerzia, per poi scoprire che tra le tante materie noiose e asettiche ce n'era una dinamica e in pieno fermento (anche grazie al recente avvento della rivoluzione digitale), che incrociava perfettamente il mio interesse per il mondo della comunicazione e della creatività. In fondo, prima di diventare giurista, anch'io sono stato un musicista e fin dai tempi del liceo scrivo e mi occupo di comunicazione. E' così che ho scelto di fare una tesi sul diritto d'autore e più precisamente sulle licenze open e sul modello copyleft, tema che è stato per anni il mio “cavallo di battaglia” e che mi ha portato a fondare il Progetto Copyleft-Italia.

Ultimamente però sei molto attivo in rete sul tema della SIAE...
Sì. D'altronde sia l'attività professionale sia l'attività di docenza mi hanno portato sempre più ad approfondire l'aspetto forse più noioso ma anche più concreto del diritto d'autore: cioè quello dei rapporti con la SIAE, sia da parte degli autori sia da parte degli utilizzatori, e di tutti gli adempimenti burocratici connessi. D'altronde, anche se il campo d'azione del diritto d'autore è ben più ampio, molta gente identifica il diritto d'autore proprio con l'attività di intermediazione e di controllo della SIAE. E questo fa sì che la parola chiave “SIAE” risulti sempre particolarmente evocativa. A questo si aggiunga anche una buona dose di generale malcontento e di “dente avvelenato” relativo ai meccanismi del sistema SIAE (spesso non trasparenti e fuori dal tempo rispetto al mondo digitale), montato proprio in questi ultimi anni nella community delle produzioni indipendenti ed espresso attraverso i forum online e i social network.

Cosa pensi succederà? La SIAE verrà riformata o abolita?
Io tengo sempre a precisare che le attività di intermediazione e di controllo svolte da SIAE sono essenziali per il funzionamento del diritto d'autore. Tutti i paesi industrializzati hanno enti che si occupano di queste attività; ciò che si auspica è piuttosto che esse siano gestite in maniera più trasparente e più moderna rispetto a quanto fatto finora da SIAE. Non sarà facile riformare un ente così antico e così radicato nel tessuto burocratico italiano; ma credo che presto saremo costretti a farlo per conformarci a nuove direttive europee che mirano a creare un mercato della gestione dei diritti d'autore non più pensato solo su base nazionale. Tra l'altro, in questa legislatura pare ci sia un folto gruppo di parlamentari seriamente deciso a prendere in mano la questione. Staremo a vedere se sarà davvero la volta giusta.

Il futuro sta nelle licenze creative commons?
Beh, innanzitutto è importante precisare anche in questa occasione che Creative Commons non è necessariamente un'alternativa alla SIAE. Le licenze Creative Commons realizzano un modello disintermediato di gestione dei diritti d'autore: in altre parole l'autore decide di rilasciare al pubblico la propria opera applicandovi una licenza “open”; gli utenti leggono i termini della licenza e utilizzano l'opera secondo quanto prestabilito dall'autore. Questo è di certo un modello diverso rispetto a quello classico della cosiddetta “gestione collettiva”, nel quale gli autori affidano l'intermediazione dei diritti ad un apposito ente. In realtà questi due modelli, ad alcune condizioni, possono anche convivere, consentendo all'autore di gestire alcuni diritti attraverso l'applicazione di licenze open e altri diritti attraverso il mandato ad un apposito ente; ma per far questo è necessario ammorbidire alcune rigidità tipiche del sistema tradizionale.

Hai alcune pubblicazioni da segnalarci per iniziare ad avvicinarci a questi temi?
Buona parte delle mie pubblicazioni (libri e articoli) hanno un'ispirazione palesemente divulgativa e mirano a far conoscere al grande pubblico della rete i temi a me cari. Inoltre sono rilasciate tutte con licenze libere quindi le trovate senza problemi online cercando sul mio sito www.aliprandi.org. Vi invito anche a seguire il mio blog aliprandi.blogspot.it e le rubriche di cui mi occupo su altri siti (e comunque riprese nel blog). Infine, per chi volesse seguire delle mie videolezioni sul diritto d'autore e specificamente sulla SIAE, può guardare i filmati messi a disposizione sul sito www.copyright-italia.it. Lì c'è davvero tutto quello che può essere utile imparare.

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lunedì 7 aprile 2014

RECITARE UN OPERA LETTERARIA O TEATRALE SENZA ONERI SIAE


POSSIAMO ESTRAPOLARE ALCUNE INFORMAZIONI: 

  • NON SI PAGA LA SIAE E NON E' NECESSARIA AGIBILITA' ALCUNA (QUINDI NON SI DEVE NEMMENO AVVISARE LA SIAE) PER UNO SPETTACOLO TEATRALE SU OPERE IL CUI AUTORE E' DECEDUTO DA ALMENO SETTANT'ANNI O CHE NON COMPAIA IN QUESTO DATABASE (RISPOSTA 0 "ZERO" CORRISPONDENZE).
  • NON E' CONSIDERATA ESECUZIONE PUBBLICA (NON E' RICHIESTA AGIBILITA') SE LA RAPPRESENTAZIONE NON HA SCOPO DI LUCRO ED E' DIRETTAMENTE COLLEGATA A FINI DIDATTICI.sentenza della Corte di Cassazione e precisamente la Sentenza n. 8304 del 1997 su un ricorso proposto proprio dalla SIAE contro l’ANID (associazione nazionale istruttori di danza) che introduce un concetto importante, la RECESSIVITA’ dello scopo di lucro rispetto ad altri scopi, nella fattispecie quello didattico (dalla sentenza emerge che nell’uso di musica in una scuola di danza è leggibile uno scopo di lucro, ma indiretto, non principale).
  • NON E' CONSIDERATA ESECUZIONE PUBBLICA (PERTANTO NON E' RICHIESTA AGIBILITA') LA RECITAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ALL'INTERNO DI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE PUBBLICI AI FINI ESCLUSIVI DI PROMOZIONE CULTURALE E DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERE STESSE. L’art. 4 comma 1 della Legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.
  • L’art 15-bis l.d.a. ha introdotto un compenso ridotto a favore degli autori (SERVE AGIBILITA') quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soci e invitati e senza scopo di lucro.Occorre comunque prescrivere:
    a) l’accertamento dell’iscrizione da almeno due anni ai registri istituiti all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
    b) le modalità per l’identificazione della sede dei soggetti e per l’accertamento della quantità dei soci ed invitati da contenere in un numero limitato e predeteminato;
    c) la condizione di socio sia conseguita informa documentabile e con largo anticipo riepetto alla data della manifestazione di spettacolo;
    d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori e a soli fini di solidarietà nell’esplicazione di finalità di volontariato.


sabato 5 aprile 2014

ENPALS





HO BISOGNO DELL'AGIBILITA' EMPALS PER SUONARE IN UN LOCALE?

Non è detto: esiste infatti l' Esenzione Enpals.

L'agibilità Enpals non è necessaria per i musicisti dilettanti che rientrano in alcune categorie. Il Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 prevede la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps.
- SE HO GIA' UN LAVORO DIPENDENTE CHE MI FORNISCE  UNA POSIZIONE ASSICURATIVA/PREVIDENZIALE E' SUFFICIENTE UNA RITENUTA D'ACCONTO IN QUANTO SI VERSANO GIA' I CONTRIBUTI IN BUSTA PAGA. 
- SE SONO UN PROFESSIONISTA POSSO UTILIZZARE (PER 5 ANNI SE HO PIU' DI 35 ANNI, ALTRIMENTI FINO AL COMPIMENTO DEL 35°ANNO UNA PARTITA IVA CON REGIME AGEVOLATO DEI "MINIMI").

venerdì 4 aprile 2014

APPELLO AI MUSICISTI



QUELLO CHE DOVETE FARE E' AGGIUNGERE AL VOSTRO ATTUALE REPERTORIO DI CANZONI, UN ALTRO REPERTORIO (SE FATE COVER) I CUI BRANI NON TROVINO CORRISPONDENZA IN QUESTO DATABASE (DARA' 0 "ZERO" COME RISULTATO).

SE AVETE BRANI DEPOSITATI PRESSO LA SIAE DISISCRIVETEVI! CI SONO ALTRI MODI DI GARANTIRE L'ORIGINE DI UN OPERA E LA SIAE NON VI REMUNERA' MAI DEI COMPENSI DERIVANTI DAI DIRITTI D'AUTORE! A STENTO VI CI PAGATE L'ISCRIZIONE!

I VANTAGGI SARANNO NOTEVOLI!!!!
POTETE PROPORRE IL REPERTORIO ESENTE SIAE AI GESTORI DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI PERMETTENDO LORO DI NON RICHIEDERE L'AGIBILITA', NON PAGARE LE TASSE SIAE, NON AVRETE BISOGNO DEL BORDERO'!

UN REPERTORIO NO SIAE GARANTISCE MAGGIOR LAVORO E MAGGIOR PROFITTO!
MI RACCOMANDO PERO' DOVETE CONTROLLARE SCRUPOLOSAMENTE CHE I BRANI NON TROVINO CORRISPONDENZA IN QUESTO DATABASE O GLI ORGANIZZATORI DELL'EVENTO INCORRERANNO NELLE SANZIONI ANCHE PER UN SOLO BRANO DEL REPERTORIO! SE AVETE DUBBI CI SONO LE APP DI RICONOSCIMENTO BRANI MUSICALI COME QUELLE DELLA SOFTONIC


giovedì 3 aprile 2014

EROI CONTRO IL MOSTRO

C'E' CHI LAVORA PER ABBATTERE LA SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI
CONDIVIDERE PER RESISTERE!

Valerio Cesari

Speaker radiofonico

Biografia

Nasco a Roma il 20 Marzo 1987 e solo negli ultimi 10 anni mi sono scoperto irrimediabilmente romanista: odiavo il calcio perché mio padre era un fenomeno ed io, diciamo, "scarso". A 16 anni comincio a suonare la chitarra elettrica, dopo aver perso l'occasione di imparare - giovanissimo - il pianoforte: suono in diverse band, mentre cambiano più le persone che i nomi delle stesse e registro alcuni ep che costituiranno poi le basi del "mestiere". A 22 anni incomincio a scrivere di musica occasionalmente, a 23 mi dedico alla creazione di uno dei principali portali internet di musica "emergente" di Roma e Provincia e l'anno seguente mi laureo in Psicologia Clinica all'Università Sapienza: fuori corso. Nel 2010 incomincio una trasmissione radiofonica per la webradio Radio Libera Tutti e dal 2012 sono speaker e collaboratore di Radio Rock (106,6 FM), nonché co-fondatore de L'Urlo – Libera Associazione di Liberi Musicisti.
Sul web mi trovate su:


ACCORDO U.N.C.A.L.M. E S.I.A.E.


NON È OBBLIGATORIO IL PERMESSO SIAE QUANDO: 
 - Non si paga la SIAE quando non serve il predetto "Permesso spettacoli e trattenimenti" e questo è il caso di un programma che preveda tutti brani del repertorio diventato di PUBBLICO DOMINIO o di un programma misto con anche brani di AUTORE VIVENTE CHE NON SIA AMMINISTRATO (cioè l'Autore vivente non è iscritto alla SIAE).
 - In questo caso l'Accordo SIAE/UNCALM prevede che il Presidente del Circolo o chi ha la delega per le pratiche SIAE informi l'Agenzia competente per territorio con una formale dichiarazione preventiva di autocertificazione ("Per i repertori dichiarati di pubblico dominio o non rientranti nelle opere amministrate dalla SIAE l'organizzatore dovrà presentare autodichiarazione in fede attestante la non tutelabilità del repertorio" - cfr. Sezione seconda, Articolo 2 dell'Accordo).
 - Nel caso di un programma che contenga brani di Autore vivente non amministrato occorre però allegare all'autocertificazione del Presidente anche la dichiarazione liberatoria dell'Autore stesso.
FAC-SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE Numero 1: 
Spett.le SIAE Agenzia di ... via ... località ... provincia ...
OGGETTO: Autodichiarazione in fede per la manifestazione di cui all'allegato programma (cfr. Accordo SIAE/UNCALM, Sezione seconda, Articolo 2)

Il sottoscritto ... legale rappresentante del Circolo ... dichiara sotto la propria responsabilità che il repertorio eseguito nella manifestazione di cui all'oggetto è tutto di pubblico dominio, quindi non rientrante nelle opere amministrate dalla SIAE.
Si allega programma dettagliato della manifestazione. Distinti saluti
(firma).

FAC-SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE Numero 2:
Spett.le SIAE Agenzia di ... via ... località ... provincia ...
OGGETTO: Autodichiarazione in fede per la manifestazione di cui all'allegato programma (cfr. Accordo SIAE/UNCALM, Sezione seconda, Articolo 2)
Il sottoscritto ... legale rappresentante del Circolo ... dichiara sotto la propria responsabilità che il repertorio eseguito nella manifestazione di cui all'oggetto è in parte di pubblico dominio e in parte di Autore non iscritto a codesta Società Autori, quindi non rientrante nelle opere amministrate dalla SIAE.
Si allegano:
1. Il programma dettagliato della manifestazione;
2. La dichiarazione liberatoria dell'Autore.
Distinti saluti
(firma).

ALTERNATIVE ALLA SIAE PER DEPOSITARE UN OPERA

SI PUO' EVITARE DI DEPOSITARE LE OPERE PRESSO LA SIAE

Come posso dimostrare di essere l'autore di un'opera?

In Italia, per attestare di essere l'autore di un'opera, occorre poterne dimostrare la data di creazione: in sede processuale, viene riconosciuto autore dell'opera chi può dimostrare che la data di creazione della propria opera è antecedente alla data di creazione dell'opera di un altro autore.

Per ottenere un documento che attesti che ad una certa data hai creato una certa opera, puoi:
  • utilizzare Copyzero o il servizio gratuito Copyzero on-line;
  • pubblicare l'opera su un giornale o in un luogo pubblico;
  • depositare l'opera presso un notaio;
  • inviare a te stesso un plico sigillato (contenente l'opera) per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno (RR): come chiarito anche nello studio 3154/2000, approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, la giurisprudenza che si è copiosamente occupata del timbro postale, ha elaborato il principio che detta impronta può attribuire garanzia di anteriorità della datazione del documento, solo ove lo scritto faccia un corpo unico con il foglio sul quale il timbro è stato apposto (una soluzione è quella di far coincidere contenuto e contenente, piegando il foglio in quattro parti e sigillandone i margini: il timbro verrà apposto direttamente sul foglio; questo metodo sembra, dunque, essere di qualche utilità solo per alcune tipologie di opere);
  • inviare una raccomandata al Presidente della Repubblica, il quale è obbligato a protocollare tutto ciò che gli viene mandato;
  • registrare l'opera presso la Siae (pro: la Siae gestisce per conto dell'autore la concessione di licenze per l'utilizzazione del repertorio di opere ad essa affidato, la riscossione dei proventi derivanti da tali utilizzazioni e la divisione degli stessi tra gli aventi diritto, dedotte le provvigioni; contro: il costo per il deposito dell'opera in Siae, 110 euro, da corrispondere ogni 5 anni per il rinnovo, è proibitivo per molte tasche);
  • registrare l'opera presso la Società Raccolta e Salvaguardia Arte: in sostanza, ti permettono di depositare qualsiasi opera dell'ingegno e certificano la data di deposito (pro: l'opera può essere spedita anche tramite e-mail o via web; contro: costa 50 euro all'anno (canone spazio web) + 7 euro a deposito, tuttavia, esistono accordi con vari portali (come dirittodautore.it) che permettono di non pagare il canone annuale di 50 euro, ma soltanto il costo del deposito);
  • registrare l'opera presso la Writers Guild of America (pro: l'opera può essere spedita via web; contro: il documento deve essere in formato ASCII text, PDF (Adobe Acrobat), Microsoft Word, Final Draft, non superiore ai 10 Mb e non zippato [il servizio costa 20 dollari, da corrispondere ogni 5 anni per il rinnovo]).